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Ordinanza Tar Ryanair - Enac: si ai voli notturni nell'aeroporto di Ciampino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2019, proposto da

Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ..., con domicilio telematico in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via ..;

contro

ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti

Aereoporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- dell’ordinanza dell’ENAC 02/2019 (ENAC-PROT-07/02/2019-0014637-2P), che ha disposto l’abrogazione con “effetto immediato” delle ordinanze della Direzione Aeroportuale Roma Ciampino nn. 13/2010 e 17/2010;

nonché, per quanto occorrer possa,

del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 345 del 18/12/2019 che approva il “Piano di Interventi di Contenimento e Abbattimento del Rumore derivante dal traffico aeronautico sull’aeroporto di Roma Ciampino”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché ancora non conosciuto;

ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale;

Ritenuto - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito - che il presente ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni juris, essendo le deduzioni svolte dalla società ricorrente allo stato idonee ad inficiare l’impugnata ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che il ricorso sia sostenuto anche dal requisito del periculum in mora, in ragione del carattere immediatamente lesivo del provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, con conseguente sospensione dell’efficacia della gravata ordinanza ENAC, nella parte in cui essa non prevede deroghe, in caso di arrivi di aeromobili all’aeroporto di Ciampino oltre l’orario di operatività dello scalo, ove il ritardo sia dovuto a cause eccezionali di forza maggiore non imputabili al vettore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnata ordinanza ENAC nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 15 gennaio 2020, ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019

Tags: Sentenze, Diritto Amministrativo

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